Art. 8.
(Elenco delle piante di esclusiva
utilizzazione medicamentosa).

      1. Alla presente legge è allegata come parte integrante la tabella A che reca

 

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l'elenco delle piante che per la loro scarsa maneggevolezza e per la loro elevata tossicità, anche a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e loro derivati destinati alla utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato al farmacista in farmacia su ricetta medica obbligatoria.